La Legge 11 marzo 2026, n. 34 (Legge annuale per le PMI) dedica il Capo IV alla "lotta alle false recensioni". È la prima norma italiana che definisce requisiti specifici di liceità per le recensioni online. Ma il suo ambito è più limitato di quanto il titolo suggerisca.

A chi si applica

L'art. 18 chiarisce subito il perimetro: la legge si applica alle imprese della ristorazione e alle strutture del settore turistico situate in Italia, incluse quelle ricettive e termali, e a qualunque forma di attrazione turistica offerta sul territorio italiano.

Non si applica a banche, assicurazioni, utilities, e-commerce, fintech, logistica o qualsiasi altro settore. Per queste imprese, il riferimento resta il Codice del Consumo (artt. 20-23) e la Direttiva Omnibus, che coprono tutti i settori senza distinzione.

I requisiti di liceità (art. 19)

L'art. 19 introduce parametri precisi per definire quando una recensione è lecita. Una recensione è lecita se:

  • È rilasciata entro 30 giorni dalla fruizione del servizio
  • Proviene da chi ha effettivamente e personalmente utilizzato il servizio
  • Corrisponde alla tipologia del prodotto o alle caratteristiche della struttura
  • Non è il frutto di sconti, benefici o altra utilità promessa dal fornitore

Due disposizioni sono particolarmente rilevanti: le recensioni attestate come "verificate" sono illecite se non provengono da chi ha realmente utilizzato il servizio. Le recensioni perdono liceità dopo due anni dalla pubblicazione, per "significativa mancanza di attualità."

L'art. 19 introduce anche un diritto di segnalazione per le strutture recensite: il legale rappresentante può chiedere la rimozione delle recensioni che non rispettano questi requisiti, seguendo la procedura prevista dall'art. 16 del DSA.

Il divieto di compravendita (art. 20)

L'art. 20 vieta l'acquisto e la cessione a qualsiasi titolo di recensioni online, apprezzamenti o interazioni, indipendentemente dalla successiva diffusione. Il divieto copre anche le transazioni tra imprenditori e intermediari. In caso di violazione, l'AGCM esercita i poteri sanzionatori previsti dall'art. 27 del Codice del Consumo (fino a 10 milioni di euro).

Linee guida e segnalatori attendibili (art. 21)

L'art. 21 prevede che l'AGCM, sentite AGCOM, il Garante Privacy e i ministeri competenti, adotti linee guida per orientare le imprese. Queste linee guida non sono ancora state pubblicate.

Lo stesso articolo consente alle associazioni di imprese del settore di richiedere la qualifica di "segnalatore attendibile" ai sensi dell'art. 22 del DSA, ottenendo un trattamento prioritario nelle segnalazioni alle piattaforme.

Le disposizioni transitorie (art. 22)

Le disposizioni del Capo IV non si applicano alle recensioni già pubblicate alla data di entrata in vigore (7 aprile 2026). Solo le recensioni successive sono soggette ai nuovi requisiti di liceità.

Cosa significa per le imprese fuori dal perimetro

Se la tua azienda non opera nel settore turistico o nella ristorazione, la Legge 34/2026 non si applica direttamente. Ma sarebbe un errore ignorarla. La legge stabilisce principi (liceità, verificabilità, divieto di incentivazione) che anticipano la direzione in cui si muove la regolamentazione. Le linee guida AGCM, quando saranno pubblicate, potrebbero estendere l'influenza di questi principi oltre il perimetro settoriale.

Per le imprese di tutti i settori, il quadro normativo di riferimento resta il Codice del Consumo, la Direttiva Omnibus e il DSA. Insieme, queste norme già coprono la gestione delle recensioni in modo trasversale, con sanzioni fino a 10 milioni di euro.

Fonti ufficiali
Legge 34/2026 — Gazzetta UfficialeDigital Services Act (Reg. UE 2022/2065) — EUR-LexCodice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) — Normattiva

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